Condizioni Generali di Vendita
1. Ambito di applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (“CGV”) si applicheranno a tutte i nostri prodotti (“Prodotti”) che saranno eseguite nei confronti di qualsiasi cliente (“CLIENTE”) dalla nostra società (“VENDITORE”) anche se le CGV non verranno di volta in volta espressamente richiamate, menzionate ovvero espressamente accettate dal CLIENTE.
1.2 Accordi in deroga alle presenti CGV saranno efficaci nei confronti del VENDITORE soltanto (i) se contenuti nel “Contratto di Vendita”, come definito al successivo paragrafo 3.2, (ii) se contenuti in documenti successivi alla conclusione del Contratto di Vendita ed il cui contenuto sia stato accettato per iscritto da VENDITORE. In ogni caso, anche se presenti deroghe concordate per iscritto, le CGV continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate.
1.3 In nessun caso il VENDITORE sarà vincolato da eventuali condizioni generali di contratto del CLIENTE, neanche qualora esse siano richiamate o riportate negli ordini o in qualsiasi altra documentazione trasmessa a VENDITORE da CLIENTE. Nessun comportamento del VENDITORE potrà essere interpretato o utilizzato al fine di esprimere tacita accettazione del VENDITORE delle condizioni generali di contratto del CLIENTE.
1.4 In nessun caso, il VENDITORE sarà vincolato da atti e/o azioni dei propri agenti, essendo questi ultimi privi del potere di vincolare il VENDITORE.
1.5 Nel caso in cui il CLIENTE sia un consumatore, le disposizioni delle presenti CGV non pregiudicheranno i diritti allo stesso spettanti in base alle previsioni di legge relative alle vendite eseguite nei confronti dei consumatori.
2. Prodotti – Modifiche
2.1 Le rappresentazioni e/o immagini riguardanti i Prodotti riportate sui siti internet, brochure, cataloghi, listini prezzi o documenti similari del VENDITORE hanno valore indicativo ed illustrativo. Conseguentemente, esse non rappresentano il risultato estetico finale dei Prodotti. Le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti sono riportate unicamente nei manuali tecnici del VENDITORE. Ogni altro documento riportante le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti ha valore puramente indicativo e non sarà vincolante per il VENDITORE.
2.2 IL VENDITORE dichiara che i Prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore ad essi applicabili. A pena di inefficacia della garanzia di cui all’articolo 7 e di qualsiasi altra garanzia convenzionale e/o legale, ciascun Prodotto dovrà essere utilizzato ed applicato in conformità alle indicazioni di utilizzo del VENDITORE riferite ai Prodotti in questione e riportate nelle specifiche tecniche del VENDITORE ovvero diversamente comunicate o rese accessibili dal VENDITORE al CLIENTE e, comunque, in conformità alla diligenza richiesta dalla natura dei Prodotti stessi.
2.3 È responsabilità del CLIENTE, prima della conclusione del Contratto di Vendita, accertare che i Prodotti siano idonei allo scopo e/o all’uso specifico per il quale intende acquistarli e, inoltre, accertare che i Prodotti medesimi siano conformi alla normativa applicabile nel luogo in cui il CLIENTE intende importarli, distribuirli, venderli o farne qualsiasi uso.
2.4 Il VENDITORE, anche dopo la conclusione del Contratto di Vendita, potrà apportare ai Prodotti qualsiasi modifica che esso ritenga necessaria o opportuna, purché non ne alteri le caratteristiche essenziali. Qualora il VENDITORE esegua modifiche sostanziali ai Prodotti (ad es. modifiche che interessano: le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei Prodotti ecc.) oggetto di un Contratto di Vendita (come definito al successivo paragrafo 3.2), il VENDITORE comunicherà per iscritto tale modifica a CLIENTE.
2.5 Il CLIENTE sarà tenuto a rappresentare agli acquirenti dei Prodotti e ai terzi le caratteristiche dei Prodotti nonché le indicazioni d’uso e di applicazione degli stessi, in conformità a quanto rappresentatogli dal VENDITORE. Fermo restando quanto sopra, il CLIENTE sarà esclusivamente responsabile per le dichiarazioni effettuate nei confronti dei terzi in relazione ai Prodotti, alle loro caratteristiche e al loro uso e/o applicazione e dovrà tenere il VENDITORE indenne e manlevato da qualsiasi danno eventualmente subito dal VENDITORE in relazione a o in connessione con tali dichiarazioni del CLIENTE, nel caso in cui le stesse siano false, incomplete e/o inesatte.
3. Conclusione del Contratto di Vendita – Tolleranze
3.1 Il contratto di vendita (“Contratto di Vendita”) si perfezionerà attraverso:
a) la trasmissione della offerta da parte del VENDITORE e l’accettazione scritta di tale offerta da parte del CLIENTE senza alcuna modifica all’offerta stessa; oppure
b) la trasmissione dell’ordine da parte del CLIENTE e l’accettazione scritta di tale ordine da parte del VENDITORE.
3.2 Ai fini del precedente paragrafo 3.1, lettera a) i seguenti fatti o atti avranno valore di accettazione scritta della offerta IL da parte del CLIENTE:
a) ricezione e accettazione, da parte del VENDITORE, di tutto o di parte del prezzo della fornitura;
b) ricezione, da parte del VENDITORE, di un ordine di acquisto emesso dal CLIENTE. In tal caso, qualsiasi previsione dell’ordine di acquisto del CLIENTE che risulti difforme dalle previsioni della offerta del VENDITORE sarà vincolante nei confronti del VENDITORE solo se specificamente accettata per iscritto da quest’ultimo.
3.3 Inoltre, ai fini del precedente paragrafo 3.1, lettera b), nel caso in cui la accettazione del VENDITORE dell’ordine del CLIENTE contenga condizioni differenti rispetto all’ordine formulato dal CLIENTE, il Contratto di Vendita si considererà concluso alle condizioni riportate nella conferma d’ordine del VENDITORE, salvo il caso in cui CLIENTE comunichi per iscritto di rifiutare le modifiche riportate nella accettazione dell’ordine del VENDITORE entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.
3.4 Le forniture comprenderanno esclusivamente quanto indicato nel Contratto di Vendita.
3.5 Il CLIENTE riconosce a VENDITORE i margini di tolleranza quantitativa e/o qualitativa rinvenibili dal Contratto di Vendita o dagli usi o dalla prassi del settore dei Prodotti.
4. Imballaggio – Termini di resa – Termini di consegna
4.1 I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo i sistemi di protezione generalmente adottati dal VENDITORE per i Prodotti in questione in considerazione delle modalità di trasporto convenute. Qualora il CLIENTE ritenga necessario l’impiego di imballaggi speciali o di protezioni aggiuntive dovrà farne espressa richiesta al VENDITORE, fermo restando che, in tal caso, saranno a carico del CLIENTE tutti i relativi costi.
4.2 Salvo diversamente previso nel Contratto di Vendita, i Prodotti saranno consegnati al CLIENTE in conformità alla regola Incoterms® ICC, ultima versione, EXW o FCA – stabilimento del VENDITORE a seconda di quanto indicato nel Contratto di Vendita.
Il CLIENTE autorizza il VENDITORE a sottoscrivere, in nome e per conto del CLIENTE, tutti i documenti che debbano essere sottoscritti al momento della presa in carico dei Prodotti presso gli stabilimenti del VENDITORE, come, ad esempio, il CMR.
Nel caso in cui la regola Incoterms® ICC concordata tra le parti preveda che il CLIENTE debba curare il trasporto dei Prodotti fuori dall’Italia:
a) in caso di cessione intra-comunitaria, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione dei Prodotti presso gli stabilimenti del CLIENTE, il CLIENTE dovrà trasmettere a VENDITORE un originale o una copia del documento di trasporto internazionale CMR o di altro documento di trasporto, sottoscritti a destinazione da CLIENTE ovvero, in assenza del CMR, una dichiarazione di ricezione dei Prodotti, emessa sulla base del form qui scaricabile ( Allegato -1) – disponibile per il download all’indirizzo www.sirresistor.it;
b) in caso di cessione extra-comunitaria, il CLIENTE si impegna a:
i) presentare la dichiarazione doganale di esportazione (DAU-EX e DAE) ed effettuare l’appuramento del MRN (Movement Reference Number) presso la dogana del territorio comunitario di uscita dei Prodotti, entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna in Italia dei Prodotti stessi;
ii) inviare a VENDITORE, entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna, i documenti comprovanti l’esportazione dei Prodotti (dichiarazione di esportazione DAU-EX + DAE + notifica di avvenuta esportazione);
iii) confermare prontamente per iscritto al VENDITORE l’avvenuta esecuzione delle suddette formalità e a fornirgli ogni ulteriore documento comprovante l’esecuzione delle suddette formalità e l’uscita dei Prodotti dal territorio dell’Unione Europea.
In caso di inadempienza del CLIENTE a quanto pattuito al presente paragrafo 4.2, il VENDITORE avrà il diritto di addebitare immediatamente a CLIENTE l’Imposta sul Valore Aggiunto relativa alla fornitura e connessa alla mancata prova del trasporto dei Prodotti in altro Stato Membro della Comunità Europea o mancato appuramento della esportazione. In ogni caso, il CLIENTE terrà indenne e manlevato il VENDITORE in relazione al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto da VENDITORE nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, a titolo di sanzioni ed interessi o ad altro titolo, in connessione con la fornitura e la mancata prova del trasporto dei Prodotti in altro Stato Membro della Comunità Europea o al mancato appuramento della esportazione.
A tal proposito, il VENDITORE potrà: (i) compensare qualsiasi importo dovuto dal CLIENTE in base al presente paragrafo 4.2 con eventuali crediti maturati dal CLIENTE, a qualsiasi titolo, nei confronti del VENDITORE; ovvero (ii) trattenere definitivamente eventuali somme già ricevute da CLIENTE in relazione a Contratti di Vendita ancora da eseguirsi, effettuando una compensazione fra il debito del CLIENTE in base al presente paragrafo 4.2 e tutti i pagamenti già eseguiti dal CLIENTE.
4.3 Il VENDITORE eseguirà la consegna dei Prodotti entro il termine previsto nel Contratto di Vendita, anche mediante consegne parziali. Il termine di consegna si intenderà in ogni caso non essenziale né perentorio. Salvo il caso di dolo o colpa grave, il VENDITORE non sarà tenuto a corrispondere al CLIENTE alcun indennizzo o risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti dovuti al ritardo nella consegna. In nessun caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, il CLIENTE avrà il diritto di risolvere il Contratto di Vendita.
4.4 Al momento della ricezione dei Prodotti, il CLIENTE avrà l’onere di denunciare danneggiamenti agli imballi e/o eventuali avarie o ammanchi di Prodotti verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l’onere di:
a) far confermare dal vettore, mediate apposita sottoscrizione, l’apposizione della riserva; e
b) informare immediatamente per iscritto VENDITORE e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.
In caso contrario, il VENDITORE non sarà responsabile per eventuali danneggiamenti, perdite o furti occorsi ai Prodotti durante il trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico del VENDITORE.
5. Prezzi – Pagamento – Ritardato pagamento
5.1 I Prodotti verranno forniti ai prezzi concordati tra le parti nel Contratto di Vendita.
Salvo diversa indicazione scritta, i prezzi dei Prodotti riportati nei listini, o nelle offerte del VENDITORE si intendono in Euro, al netto di IVA e per consegne eseguite in conformità alla regola Incoterms® Ex-Works (EXW) o FCA, stabilimento del VENDITORE indicato nel Contratto di Vendita, ICC, ultima versione. Pertanto, nel caso in cui venga convenuto un diverso termine di resa, l’importo della fattura verrà modificato di conseguenza, includendo in fattura le spese di trasporto e ogni altro onere connesso con il termine di resa concordato tra le parti per la consegna dei Prodotti.
5.2 Il pagamento dei Prodotti dovrà essere eseguito dal CLIENTE con le modalità e nei tempi indicati nel Contratto di Vendita o diversamente concordati per iscritto tra le parti. I pagamenti si considereranno effettuati da CLIENTE solo nel momento in cui il relativo importo sarà stato accreditato sul conto corrente del VENDITORE. Il pagamento dovrà essere effettuato dal CLIENTE in Euro o in conformità alla valuta che il VENDITORE indicherà nella relativa fattura di vendita.
5.3 Nel caso in cui il CLIENTE sia in ritardo nell’esecuzione del pagamento, il VENDITORE avrà diritto:
a) al pagamento degli interessi legali di mora, in conformità alla legge applicabile;
b) di sospendere le consegne ancora da eseguirsi, previa comunicazione scritta al CLIENTE, fino a quando gli importi dovuti e i relativi interessi di mora siano stati integralmente pagati.
5.4 Qualora tali importi e interessi risultino ancora non pagati una volta decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza data di pagamento concordata, il VENDITORE potrà altresì, a propria discrezione, alternativamente o cumulativamente, e in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio allo stesso spettante in base alla legge o alle presenti CGV:
a) esigere l’immediato pagamento di ogni debito residuo;
b) risolvere il Contratto di Vendita in questione e trattenere definitivamente eventuali somme già ricevute in relazione a tale Contratto di Vendita e/o ad altri Contratti di Vendita, effettuando una compensazione fra il debito del CLIENTE e tutti i pagamenti ricevuti;
c) eseguire le future consegne dei Prodotti soltanto previo pagamento anticipato in relazione alle forniture ancora da eseguirsi;
d) revocare sconti e bonus che siano stati concordati fra le parti anche in relazione a Contratti di Vendita regolarmente eseguiti.
5.5 I diritti di cui ai precedenti paragrafi 5.3 e 5.4 potranno essere esercitati in qualsiasi momento dal VENDITORE anche nel caso in cui:
a) il CLIENTE sia sottoposto a liquidazione, a procedure concorsuali, fallimentari, di ristrutturazione del debito o ad azioni esecutive; oppure
b) CLIENTE versi in uno stato di difficoltà finanziaria – idoneo a determinare un pregiudizio al puntuale adempimento dei propri obblighi di pagamento – risultante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalla levata di protesti, dalla diminuzione di garanzie concesse e/o dalla mancata prestazione di garanzie promesse, nonché dal verificarsi di qualsiasi insoluto, anche qualora tali circostanze si siano verificate nell’ambito dei rapporti tra il CLIENTE ed altri suoi fornitori.
5.6 il CLIENTE non potrà far valere eventuali inadempimenti del VENDITORE né potrà avviare alcuna azione legale nei confronti dello stesso fino a quando non abbia pagato integralmente al VENDITORE ogni importo allo stesso spettante ai sensi dei paragrafi 5.3 e 5.4.
6. Riserva di Proprietà
6.1 Il VENDITORE manterrà la proprietà dei Prodotti venduti fino al completo pagamento del loro prezzo da parte del CLIENTE.
Fermo restando quanto sopra, il rischio di perimento dei Prodotti sarà disciplinato dal termine di resa Incoterms® concordato tra le parti per la consegna dei Prodotti.
6.2 In caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo dei Prodotti, fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi 5.4, 5.5 e 5.6, il VENDITORE avrà il diritto di accedere ai locali in cui si trovano i Prodotti, di rientrarne in possesso e di incamerare definitivamente, a titolo di penale, eventuali somme pagate dal CLIENTE per i Prodotti in questione.
7. Garanzia
7.1 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi 2.1, 2.2, 2.4 e 3.6 in relazione alle modifiche ammesse ai Prodotti e alle tolleranze, il VENDITORE garantisce al CLIENTE che i Prodotti saranno conformi al Contratto di Vendita, alla classificazione indicata nei manuali tecnici, cataloghi e/o listini prezzi del VENDITORE nonché privi di difetti di fabbricazione. La presente garanzia avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di ritiro dei Prodotti dallo stabilimento del VENDITORE, a prescindere dal termine di resa Incoterms® concordato.
7.2 Sono esclusi da qualsiasi garanzia:
a) le alterazioni cromatiche e le differenze di tonalità dei Prodotti;
b) i Prodotti installati non a regola d’arte e/o installati in modo difforme rispetto alle previsioni delle norme di settore applicabili;
c) i Prodotti installati in ambienti diversi da quelli consigliati da VENDITORE;
d) i Prodotti utilizzati in modo difforme rispetto alle istruzioni e/o indicazioni del VENDITORE incluse nei cataloghi e/o i listini del VENDITORE ovvero in altro modo comunicate a CLIENTE da VENDITORE ivi incluse le indicazioni di cui al precedente paragrafo 2.2;
e) i Prodotti utilizzati in modo non conforme alla normale diligenza e/o alla tecnica richieste dalla natura dei Prodotti stessi;
7.3 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 4.4, il CLIENTE sarà tenuto ad esaminare i Prodotti nel più breve tempo possibile e, a pena di decadenza dalla presente garanzia, a denunciare per iscritto a VENDITORE, a mezzo fax o email:
a) difformità relative alla tipologia e/o alla quantità dei Prodotti ricevuti nonché altre difformità palesi dei Prodotti o loro difetti palesi: entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti e, comunque, prima della posa in opera dei Prodotti;
b) difformità occulte o difetti occulti dei Prodotti: entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta e, comunque, entro il periodo di garanzia.
7.4 il VENDITORE avrà il diritto di verificare i Prodotti, o alcuni campioni dei Prodotti, che il CLIENTE ritenga essere difformi o difettosi, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni relative all’installazione degli stessi e/o all’applicazione e/o all’utilizzo dei Prodotti come rinvenibili dalle presenti CGV. A tale proposito, il CLIENTE potrà restituire al VENDITORE i Prodotti dallo stesso ritenuti difformi o difettosi soltanto previa autorizzazione scritta del VENDITORE ed a condizione che il CLIENTE si faccia integralmente carico delle spese e dei rischi di spedizione. L’autorizzazione al reso dei Prodotti assertivamente difformi o difettosi non costituirà in nessun caso riconoscimento delle difformità o dei difetti da parte del VENDITORE.
7.5 Nel caso in cui i Prodotti siano riconosciuti dal VENDITORE come effettivamente difformi o difettosi, il CLIENTE, a scelta del VENDITORE, avrà esclusivamente diritto:
a) alla sostituzione gratuita dei Prodotti difformi o difettosi; oppure
b) all’esenzione parziale o totale dal pagamento del loro prezzo, a seconda della gravità delle difformità o dei difetti.
7.6 Ai fini del paragrafo 7.5 lettera (a), i Prodotti che debbano essere consegnati in sostituzione di Prodotti difformi o difettosi saranno consegnati a CLIENTE in conformità alla regola Incoterms® 2010 ICC DAP – stabilimento del CLIENTE. I Prodotti che siano stati sostituiti dovranno essere, a scelta del VENDITORE, distrutti o smaltiti dal CLIENTE, a spese di quest’ultimo, ovvero restituiti al VENDITORE, a spese del VENDITORE stesso. Per i Prodotti sostituiti che debbano essere distrutti o smaltiti dal CLIENTE, il CLIENTE si impegna ad inviare al VENDITORE la prova dell’avvenuta distruzione o smaltimento dei Prodotti, unitamente ai documenti giustificativi comprovanti il sostenimento dei costi di distruzione o smaltimento.
7.7 I diritti e rimedi descritti ai precedenti paragrafi 7.5 e 7.6 costituiscono i soli diritti e rimedi in garanzia concessi al CLIENTE. Nella massima misura consentita dalla legge, sono esclusi ulteriori responsabilità o obblighi del VENDITORE in relazione alla fornitura di Prodotti difformi o difettosi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, responsabilità e obblighi per eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali, perdite di profitto, ecc. a cui tale responsabilità si ricollega.
7.8 La presente garanzia sostituisce ed esclude ogni altra garanzia, espressa o implicita, prevista per legge o altrimenti.
8. Forza maggiore
8.1 il VENDITORE non sarà in alcun modo responsabile per il mancato o ritardato adempimento di alcuna obbligazione relativa alla fornitura dei Prodotti qualora tale mancato o ritardato adempimento sia dovuto a eventi di forza maggiore come guerre, incendi, terremoti, inondazioni, tsunami, scioperi, difficoltà insorte con la forza lavoro, scarsità o difficoltà di approvvigionamento di materie prime, restrizioni all’uso di energia, sospensione o difficoltà nei trasporti, guasti agli impianti, atti della pubblica autorità o a qualsiasi altra azione o causa che non possa essere ragionevolmente prevista o alla quale il VENDITORE non possa ragionevolmente porre rimedio tramite l’ordinaria diligenza.
8.2 In tali eventualità, il termine per l’esecuzione della fornitura verrà esteso per tutto il periodo di durata dell’evento di forza maggiore, fermo restando che, qualora tale evento dovesse impedire l’esecuzione della fornitura per oltre 6 (sei) mesi, il CLIENTE avrà il diritto di risolvere il relativo contratto di vendita, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere al VENDITORE, senza alcuna responsabilità o conseguenza per il VENDITORE.
9. Invalidità di singole clausole contrattuali
L’invalidità di una disposizione delle presenti CGV non comprometterà la validità delle residue disposizioni che rimarranno pienamente valide e efficaci.
10. Riservatezza
10.1 Il CLIENTE si impegna a: (i) trattare come riservati tutte le informazioni/dati/disegni/know-how/documentazione trasmessigli dal VENDITORE ovvero di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione dei singoli Contratti di Vendita, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano o meno contrassegnate o identificate come riservate o confidenziali (“Informazioni “Riservate”); (ii) non divulgare e non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, le Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto del VENDITORE; (iii) limitare l’utilizzo di tali Informazioni Riservate ed il relativo accesso per scopi relativi all’esecuzione dei singoli Contratti di Vendita; (iv) adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i propri dipendenti e i propri collaboratori evitino di divulgare a terzi le Informazioni Riservate o le utilizzino in modo improprio. Le Informazioni Riservate non potranno essere riprodotte senza previo consenso scritto del VENDITORE, e tutte le copie delle stesse saranno immediatamente restituite dietro richiesta del VENDITORE.
10.2 Le previsioni di cui sopra non si applicano alle informazioni che: (i) sono pubbliche o divengono pubbliche non per divulgazione da parte del CLIENTE, dei suoi dipendenti o collaboratori, o (ii) erano in possesso del CLIENTE prima che le ricevesse dal VENDITORE o (iii) sono state divulgate da fonti che non sono sottoposte alle restrizioni cui è sottoposto il CLIENTE relativamente al loro utilizzo, o (iv) possono essere divulgate a terzi in base ad un’autorizzazione scritta del VENDITORE.
11. Legge applicabile – Risoluzione delle controversie
11.1 Le presenti CGV e tutti i Contratti di Vendita che le parti stipuleranno in base alle presenti CGV saranno regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci e, nelle materie non coperte da tale Convenzione, dalla legge italiana.
11.2 Qualsiasi controversia relativa alle presenti CGV e/o ai Contratti di Vendita che interverranno sulla base delle stesse sarà regolata dalla vigente legislazione italiana ed e’ demandata alla competenza territoriale del Tribunale di Milano (Italia).
12. Lingua delle CGV
12.1 Il testo delle presenti CGV è redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese.
In caso di discrepanza, il testo in lingua italiana prevarrà sul testo in lingua inglese.
Castellanza, 14.10.2019
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